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Italian copyright laws:
• Legge 22 Aprile 1941, n.633
•
Interventi contro la pirateria, art. 146
• Diritti d'autore (reati e sanzioni penali)
• Diritti d'autore (opere dell'ingegno)
• Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 24 Settembre 2004
____________________________________________________________________________________
LEGGE 22 aprile 1941, n.633
(successive leggi che hanno apportato modifiche o abrogazioni ad alcune parti
della suddetta legge sono: L. 2000 n. 248/ D.lg. 9 aprile 2003 n.68). (in ogni
caso la legge di riferimento è sempre quella del 1941).
Legge 22 aprile 1941, n. 633 (in Gazz. Uff., 16 luglio, n. 166). - Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (1) (2) (3)
(4).
(1) Per le modifiche precedenti vedi il testo previgente.
(2) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e,
fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze
sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha
soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha
provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero
presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento
attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi
della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì
soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion
fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore
che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti
emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di
diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di
determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di
attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito
delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del D.Lgs. 30
luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del
governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume
anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, D.Lgs. 300/1999, cit.).
(4) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi
Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Articolo 1
Art.1.
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o
la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come
opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (1). (1) Comma
aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e così modificato
dall'art. 1, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
Articolo 2
Art.2. In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto
se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per
iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia (1);
5)i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di
semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo
secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello
della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai
sensi delle norme del capo V del titolo II (2);
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi
che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla
base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale
preparatorio per la progettazione del programma stesso (3);
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici
o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto
e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto (4);
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo
e valore artistico (5).
(1) Numero così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
(2) Numero aggiunto dall'art. 1, d. p.r. 8 gennaio 1979, n. 19.
(3) Numero aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.
(4) Numero aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
(5) Numero aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
Articolo 13
Art.13.
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie
diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in
qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia,
l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro
procedimento di riproduzione (1) .
(1)Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 15
Art.15.
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per
oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera
drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico
spettacolo e dell'opera orale. Non è considerata pubblica la esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della
famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non
effettuata a scopo di lucro.
Articolo 18 Bis
Art.18-bis.
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli
originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta
per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio
economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in
uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo
limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito
da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle
opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un
produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per
il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è
nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali
individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1).
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di
edifici e ad opere di arte applicata (2). (1) Comma così modificato dall'art. 1,
D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154. (2) Articolo aggiunto dall'art. 2, D. Lgs. 16
novembre 1994, n. 685.
Articolo 32
Art.32.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione
economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del
settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le
seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi
compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per
essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata (1). (1) Articolo
sostituito prima dall'articolo 3 del d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19 e,
successivamente, dall'art. 3, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 44
Art.44.
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto,
l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.
Articolo 45
Art.45.
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica
spetta a chi ha organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai
successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla
pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma
dell'art. 103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.
Articolo 46
Art.46.
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha
per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni,
trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori
indicati nell'art. 44. Gli autori della musica, delle composizioni musicali e
delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente
da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la
proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo
le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora
non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche
dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli
incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col
produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità
saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.
Articolo 46 Bis
Art.46-bis.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del
diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere
cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di
emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa
da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori
delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i
diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate
espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso
agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della
versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 e poi così
sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
Articolo 47
Art.47.
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera
cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi
all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più
degli autori menzionati nell'art. 44 della presente legge, è fatto da un
collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare (1) secondo le
norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
(1) Ora, dal Ministro per i beni e le attività culturali.
Articolo 48
Art.48.
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la
indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera,
siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
Articolo 49
Art.49.
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono
riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti
pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Articolo 50
Art.50.
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di
tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa
proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette
parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
Articolo 69
Art.69.
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è
soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto [ , al
quale non è dovuta alcuna remunerazione ] e ha ad oggetto esclusivamente (1):
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le
partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno,
decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione,
decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e
sequenze di immagini.
2.
Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli
enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici (2).
(1) Alinea modificato dall'articolo 2, comma 132, del D.L. 3 ottobre 2006,
n. 262, che ha soppresso le parole ora poste tra parentesi quadre.
(2) Articolo sostituito dall' articolo 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 78 Ter
Art.78-ter
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive e di sequenze di
immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e
delle copie delle proprie realizzazioni ;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
dell' originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione
non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell' originale e delle copie
delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma,
non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell' originale e
delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del
pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla
fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini
in movimento 6 pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la
durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla
prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della
sequenza di immagini in movimento (1) .
(1) Articolo inserito dall'articolo 18 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 79
Art.79.
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli
autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei
produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che
esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere
esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o
via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta
semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni
delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
emissioni, non che la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in
luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni.
Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare
in uno Stato membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto
di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di
utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o
ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L' espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e
televisiva.
4. L 'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via
satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima
diffusione di una emissione (1) .
(1) Articolo sostituito dall'articolo 19 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Articolo 102
Art.102.
È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra
altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi,
delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità
di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta
riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.
____________________________________________________________________________________
vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005 n.30 (in Suppl. ordinario n. 28 alla Gazz. Uff., 4 marzo, n. 52). - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Articolo 145
Articolo 146
Articolo 147
vedi testo vigente
vedi dottrina
Interventi contro la pirateria
Art. 146.
1. Qualora ne abbia notizia,
il Ministero delle attività produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.
2. Fatta salva la repressione dei
reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorità doganale, il Ministero delle attività produttive, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. È fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la
distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio è compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.
4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
vedi dottrina
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005 n.30 (in Suppl. ordinario n. 28 alla Gazz. Uff., 4 marzo, n. 52). - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Articolo 145
Articolo 146
Articolo 147
vedi testo vigente
vedi dottrina
Interventi contro la pirateria
Art. 146.
1. Qualora ne abbia notizia,
il Ministero delle attività produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.
2. Fatta salva la repressione dei
reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorità doganale, il Ministero delle attività produttive, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. È fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la
distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio è compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.
4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
____________________________________________________________________________________
DIRITTI D'AUTORE Reati (Sanzioni penali)
RICETTAZIONE In genere
vedi massime stessa classificazione
vedi nota
Codice Penale art. 648
LS 22 aprile 1941 n. 633 art. 171 L.
LS 22 aprile 1941 n. 633 art. 171 ter L.
LS 22 aprile 1941 n. 633 art. 174 ter L.
LS 24 novembre 1981 n. 689 art. 9 L.
LS 18 agosto 2000 n. 248 art. 14 L.
LS 18 agosto2000 n. 248 art. 16 L.
LS 18 agosto 2000 n. 248 L.
LS 9 aprile 2003 n. 68 art. 26 D.LG.
LS 9 aprile 2003 n. 68 art. 28 D.LG.
LS 9 aprile 2003 n. 68 art. 41 D.LG.
Autore (diritto di) - Reati - Supporti
audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali - Acquisto e detenzione a fine di commercializzazione -
Concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171-ter l. n. 633 del 1941 - Sussistenza per le condotte poste in essere dopo l'entrata in vigore del d.lg. n. 68 del 2003.
In materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e
quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171 ter l. 22 aprile 1941 n. 633), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi, fonografici,
informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio
affermato deve applicarsi alle condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore del d.lg. 9 aprile 2003 n. 68, che ha abrogato l'art. 16 l. n. 248 del 2000,
sostituendolo con il nuovo testo dell'art. 174 ter l. n. 633 del 1941).
Cassazione penale , sez. un., 20 dicembre 2005, n. 47164
M. Cass. pen. 2006, 3 861 (NOTA)
nota SVARIATI
D&G - Dir. e giust. 2006, 4 53 (NOTA)nota DE FALCO Cass.
pen. 2006, 10 3208 (NOTA)nota CINGARI
Riv. pen. 2007, 5 532 (NOTA)nota
STEA
____________________________________________________________________________________
DIRITTI D'AUTORE Opere dell'ingegno in genere
DIRITTI D'AUTORE Reati (Sanzioni penali)
vedi massime stessa classificazione
LS 22 aprile 1941 n. 633 art. 1 L.
LS 26 gennaio 1987 n. 9 art. 1 D.L.
LS 27 marzo 1987 n. 121 L.
L'art. 1 l. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto di autore menziona le opere protette con disposizione esemplificativa e non tassativa, sicché la protezione può estendersi anche ad opere diverse da quelle indicate. Per quanto concerne le videocassette riproducenti opere cinematografiche destinate alla messa in commercio, tale estensione è avvenuta con legge, in quanto con l'art. 1 l. 27 marzo 1987, n. 121, in materia di distribuzione commerciale, è stato voluto il controllo della Siae per contrastare il fenomeno della pirateria cinematografica allo scopo di garantire la trasparenza del mercato e la legittimità della circolazione dei prodotti audiovisivi.
Cassazione penale , sez. III,05 maggio 1995, n. 6469 Basaglia Cass. pen. 1996, 3445 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 682 (s.m.) _____________________________________________
Decreto legislativo 16
novembre 1994, n. 685 (in Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 293). -- Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale.
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Art.17.
1. Dopo l'art. 171- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 171-ter . -- 1 . é punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:
a ) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
b ) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a );
c ) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.
2. La pena non è
inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto è di rilevante gravità.
3. La condanna per i reati previsti ai
commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.".
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DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA
Servizio I - Affari generali e revisione cinematografica.
Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti; relazioni sindacali; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico di film e rilascio di nulla osta all'esportazione di film nazionali; segreteria amministrativa delle sezioni della Commissione di revisione cinematografica; autorizzazioni in materia di sale e arene per spettacoli cinematografici; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.
Servizio II - Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche.
Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari a favore della produzione e della distribuzione cinematografica a valere sul Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; attività di competenza in ordine agli interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e delle industrie tecniche, a valere sul predetto Fondo; erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche; riconoscimento dell'attestato di qualità e corresponsione del premio di qualità attribuito ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana; attività connesse alla denuncia di inizio lavorazione del film; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.
Servizio III - Promozione
delle attività cinematografiche.
Attività di competenza in ordine agli
interventi finanziari per la promozione delle attività cinematografiche in Italia ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
contributi per progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali; concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; contributi per la conservazione e il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; contributi per la realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; contributi per la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica; attività in ordine alle associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica; concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose; finanziamenti alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, alla Fondazione La Biennale di Venezia
- sezione cinema, e a Cinecittà Holding S.p.a.; istruttoria per l'approvazione del programma di attività di Cinecittà Holding S.p.a. e della relativa rendicontazione; vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (art. 15, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); espressione del parere, nelle materie di competenza, al capo del Dipartimento in ordine all'attività di vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.
Servizio IV - Attività cinematografiche all'estero.
Attività di competenza in ordine alla promozione e alla gestione degli accordi di coproduzione e codistribuzione cinematografica; concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; erogazione di contributi per lo sviluppo dei progetti promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, che contribuiscono a sostenere iniziative per la codistribuzione di film; erogazione di contributi per le imprese di esportazione di film italiani; attività relative ai programmi Eurimages e Media; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza.
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT Servizio I - Affari generali e attività sportive.
Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti; relazioni sindacali; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; rapporti con enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e la WADA - Agenzia mondiale anti-doping (art. 16, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport (art. 16, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); funzioni e compiti in materia di prevenzione del doping e della violenza nello sport (art. 16, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano e sull'Istituto per il credito sportivo (art. 16, comma 2, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004) e sulla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass); competenze in ordine alle attività sportive agonistiche ed amatoriali e di impiantistica sportiva; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.
Servizio II - Attività musicali.
Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività musicali. In tale ambito erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate:
attività concertistiche e orchestrali nonché complessi bandistici; attività concertistiche stabili; rassegne e festival di rilevanza nazionale o internazionale; soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione; enti di promozione musicale; realizzazione di concorsi anche a premi di composizione ed esecuzione musicale; attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi; progetti speciali per la promozione di particolari linguaggi o tradizioni musicali; attività musicali all'estero; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare.
Servizio III - Attività teatrali.
Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione di enti e organismi teatrali. In tale ambito erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate:
Ente teatrale italiano (ETI), Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), Fondazione La Biennale di Venezia - settore teatro, Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico», teatri stabili ad iniziativa pubblica e privata, teatri stabili di innovazione, imprese di produzione teatrale, teatro di figura e di artisti di strada, organismi di promozione e formazione del pubblico, gestori di sale teatrali, progetti di promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché per perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi nel settore teatrale, rassegne e festival teatrali, progetti speciali e per tourneè all'estero, produzione, distribuzione e formazione operanti nelle aree meno servite. Attività di competenza in ordine agli interventi di cui legge
15 dicembre 1998, n. 444, e 21 dicembre 1999, n. 513; autorizzazione di competenza a cittadini extracomunitari che esercitano attività di spettacolo in Italia nei casi previsti dalla legge. Vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale del dramma antico
(INDA) (art. 16, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; espressione del parere, nelle materie di competenza, al capo del Dipartimento in ordine all'attività di vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.
Servizio IV - Attività liriche.
Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione della lirica ordinaria e della lirica tradizionale; vigilanza sulle fondazioni lirico sinfoniche e monitoraggio sull'attività delle stesse; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza.
Servizio V - Attività di danza e per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.
Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione della danza, delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti. In tale ambito erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate:
Accademia nazionale di danza, soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione, compagnie di danza, soggetti per la promozione e formazione del pubblico nel settore della danza, gestori della sale che ospitano spettacoli di danza, imprese dello spettacolo viaggiante per danni derivanti da eventi fortuiti e per difficoltà di gestione; rassegne e festival di rilevanza nazionale o internazionale, attività di danza all'estero, ulteriori attività di danza finalizzate alla promozione di particolari linguaggi o tradizioni della danza, attività circensi in Italia, iniziative di spettacoli circensi all'estero; acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per spettacoli viaggianti; acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per le attività circensi; iniziative promozionali e per iniziative assistenziali ed educative; ristrutturazioni di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense; erogazione di contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti e per difficoltà di gestione; autorizzazione per l'esercizio di parchi di divertimento; autorizzazione di competenza a cittadini extracomunitari che esercitano attività di spettacolo in Italia nei casi previsti dalla legge; recupero sovvenzioni, pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.
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